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Venerdì, 09 Ottobre 2009 02:00

Funghi

COMUNICATO STAMPA del 9 ottobre 2009. Ecco le regole da adottare nella raccolta dei funghi per la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei boschi  
Per raccogliere funghi nella Regione Toscana , in base alla Legge Regionale 22 marzo 199 n. 16,  è necessario essere muniti di autorizzazione od essere residenti nel Comune in cui si effettua la raccolta.
 
NON HANNO BISOGNO DELL`AUTORIZZAZIONE:
a) i proprietari dei fondi che effettuano la raccolta all’interno della loro proprietà (senza limiti di quantità)
b) i residenti nel territorio del Comune (con i limiti di quantità)
c) soggetti non residenti, proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel Comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantità previsti per i residenti.
  
L’ AUTORIZZAZIONE PERSONALE
L’autorizzazione personale consente la raccolta in tutto il territorio regionale e viene rilasciata ai residenti nel Comune di Gavorrano.
Non viene rilasciato alcun tesserino e l`autorizzazione personale è costituita dalla ricevuta del versamento al Comune che deve indicare le generalita`, il luogo e la data di nascita, la residenza del raccoglitore e la causale (es: Raccolta funghi - autorizzazione personale annuale) . Durante la raccolta è necessario dorasi di un documento di riconoscimento unitamente alla ricevuta si versamento.
L`autorizzazione personale e` valida per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del rilascio; consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantita` giornaliera massima di tre chilogrammi.
 
AUTORIZZAZIONE TURISTICA
L`autorizzazione turistica e` rilasciata dal Comune ai non residenti.
L`autorizzazione turistica e` valida, limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l`anno solare di rilascio (entro il 31 dicembre).
Il raccoglitore è tenuto ad annotare la data prima di iniziare la raccolta sulla ricevuta del versamento.
 
IMPORTI   DELLE   AUTORIZZAZIONI
L`importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei è determinato in:
 
a) Euro 12,91 per le autorizzazioni personali semestrali;
b) Euro 25,82 per le autorizzazioni personali annuali;
 
c) Euro 61,97 per le autorizzazioni personali triennali;
 
d) Euro 3,62 per le autorizzazioni turistiche giornaliere;
 
e) Euro 12,91 per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere (7 giorni).
Il numero di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento è il seguente: C/C 127589 intestato a COMUNE DI GAVORRANO–SERVIZIO TESORERIA
 
I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell`autorizzazione.
 
Si riporta di seguito un breve VADEMECUM di semplici ma importanti regole per la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei boschi.
 
1) Non consumare mai dei funghi che non siano stati identificati con certezza: nel dubbio meglio buttare.

2) Non danneggiare i funghi velenosi o quelli che non si conoscono: svolgono indispensabili funzioni per il mantenimento dell`equilibrio biologico del bosco -inoltre è vietato dalla Legge Regionale Toscana 16/99 e si rischia una sanzione-

3) I funghi si raccolgono interamente cioè completi di ogni loro parte e non tagliandoli alla base (questo ne facilita il riconoscimento).

4) Trasportare i funghi in contenitori rigidi ed aerati (cestini) Non usare mai le inquinanti buste di plastica che rovinano i funghi e ne alterano le caratteristiche (potrebbero anche non essere più riconoscibili) -inoltre è vietato dalla Legge Regionale Toscana 16/99 e si rischia una sanzione-

5) Non usare uncini, rastrelli o altri attrezzi per smuovere o grattare il sottobosco. Si danneggia irrimediabilmente lo strato di micelio che produce i nostri funghi. -inoltre è vietato dalla Legge Regionale Toscana 16/99 e si rischia una sanzione-

6) Limitare la raccolta ai quantitativi di funghi necessari al consumo - la Legge Regionale Toscana 16/99, pone il limite di 3 kg pro capite.

7) Risparmiare gli esemplari troppo giovani (non hanno ancora prodotto i loro "semi") ed evitare quelli troppo vecchi o ammuffiti; -inoltre la raccolta di esemplari di Amanita caesarea allo stadio di ovolo chiuso, di Boletus di dimensioni inferiori a 4 cm e di esemplari di prugnolo ( Calocybe Gambosa o Tricholoma georgii) e dormiente (Hygrophorus marzuolus) di dimensioni inferiori a 2 cm, è vietato dalla Legge Regionale Toscana 16/99 e si rischia una sanzione.

8) Non fidarsi del riconoscimento fatto esclusivamente con le tavole o con le foto di libri di funghi.

9) Non trasportare insieme funghi commestibili e funghi sconosciuti o velenosi.

10) Non raccogliere i funghi, neanche se commestibili, che crescono lungo le strade, nelle discariche o in altri luoghi potenzialmente inquinati. Il fungo è una spugna che assorbe tutto quello che è presente nell`ambiente circostante.
  
Gemma Lonzi – Ufficio Stampa del Comune di Gavorrano
 
 
 
 
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